Art. 27.
(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuta una imposta addizionale erariale, pari a una somma compresa tra 1.000 euro e 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo definito Sport utility vehicles ai sensi del comma 2. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali, di cui al comma 1, per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata e alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
      3. L'imposta addizionale prevista dal comma 1 deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla data di presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.